{"id":2049,"date":"2016-11-18T10:30:09","date_gmt":"2016-11-18T09:30:09","guid":{"rendered":"https:\/\/zdarsky-wirtschaftsrecht.de\/legge-tecnica\/corte-federale-di-giustizia-sullinversione-dellonere-della-prova"},"modified":"2025-11-12T17:46:38","modified_gmt":"2025-11-12T16:46:38","slug":"corte-federale-di-giustizia-sullinversione-dellonere-della-prova","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/zdarsky-wirtschaftsrecht.de\/it\/legge-tecnica\/corte-federale-di-giustizia-sullinversione-dellonere-della-prova","title":{"rendered":"Corte federale di giustizia sull&#8217;inversione dell&#8217;onere della prova"},"content":{"rendered":"<h5>Inversione dell&#8217;onere della prova estesa nelle vendite di beni di consumo<\/h5>\n<p>La Corte federale di giustizia (BGH) in una sentenza del 12 ottobre 2016, Rif. VIII ZR 103\/15, ha notevolmente inasprito la responsabilit\u00e0 del venditore per i difetti che appaiono entro i primi 6 mesi dopo il trasferimento del rischio.<\/p>\n<p>La base per l&#8217;inversione dell&#8217;onere della prova \u00e8 il \u00a7 476 BGB (Codice civile tedesco). Secondo questo, si presume a favore del consumatore che un difetto che appare entro i primi 6 mesi dopo il trasferimento del rischio (di solito il momento della consegna della merce al consumatore) sia un difetto iniziale. La conseguenza sono poi le richieste di garanzia.<\/p>\n<p>L&#8217;ambito di questa inversione dell&#8217;onere della prova \u00e8 stato ora significativamente ampliato.<\/p>\n<p>In precedenza, la regola era: Il consumatore deve dimostrare che un difetto della merce \u00e8 apparso entro 6 mesi dopo il trasferimento del rischio (come affermato, per esempio, nelle sentenze BGH del 23 novembre 2005 VIII ZR 43\/05 [Turboladerschaden], del 18 luglio 2007 &#8211; VIII ZR 259\/06 [defekte Zylinderkopfdichtung]). I dubbi sul fatto che il guasto fosse dovuto a un difetto o a un uso improprio erano a svantaggio del consumatore. Quindi se erano concepibili diverse cause per il difetto acuto, di cui solo una costituiva una non conformit\u00e0 al contratto, mentre l&#8217;altra no, questa incertezza era a svantaggio del consumatore (come affermato pi\u00f9 recentemente dal BGH nella sua sentenza del 15 gennaio 2014 &#8211; VIII ZR 70\/13). Solo se tutte le possibili cause avessero costituito una non conformit\u00e0 al contratto, si sarebbe presunto che il difetto in questione esistesse gi\u00e0 al momento del trasferimento del rischio.<\/p>\n<p>A causa di una decisione della ECJ del 4 giugno 2015 (C-497\/13 &#8211; Faber), il BGH si vede ora spinto a modificare la sua giurisprudenza. La Corte di giustizia europea ha notevolmente abbassato i requisiti per l&#8217;onere di presentazione e prova del consumatore riguardo al verificarsi di una non conformit\u00e0 entro sei mesi dalla consegna, necessario per la presunzione dell&#8217;Art. 5 Para. 3 della Direttiva sulla vendita di beni di consumo, su cui si basa la disposizione del \u00a7 476 BGB. Art. 5 Para. 3 della Direttiva sulla vendita di beni di consumo prevede una presunzione nei casi in cui la non conformit\u00e0 si manifesta entro sei mesi dalla consegna dei beni, che la non conformit\u00e0 esistesse gi\u00e0 al momento della consegna (ECJ, sentenza del 4 giugno 2015 &#8211; C-497\/13, para. 53, 67 f. &#8211; Faber). L&#8217;ECJ richiede al consumatore di dichiarare e dimostrare che i beni venduti non sono conformi al contratto, ad esempio perch\u00e9 non hanno le caratteristiche concordate nel contratto di vendita o non sono adatti all&#8217;uso normalmente previsto per tali beni. Tuttavia, l&#8217;ECJ richiede solo all&#8217;acquirente di provare una non conformit\u00e0. A differenza della precedente interpretazione del \u00a7 476 BGB da parte del BGH, l&#8217;acquirente non deve provare n\u00e9 il motivo della non conformit\u00e0 n\u00e9 il fatto che sia attribuibile al venditore. Il verificarsi della non conformit\u00e0 entro il breve periodo di sei mesi \u201cpermette\u201d, secondo la Corte, di presumere che essa \u201calmeno nella sua fase iniziale\u201d esistesse gi\u00e0 al momento della consegna, anche se \u00e8 diventata evidente solo dopo la consegna dei beni (ECJ, sentenza del 4 giugno 2015 &#8211; C-497\/13, para. 72 &#8211; Faber).<\/p>\n<p>Secondo il BGH, \u00e8 quindi necessaria un&#8217;interpretazione del \u00a7 476 BGB conforme alla direttiva in modo tale che la presunzione ivi regolata si applichi anche se rimane poco chiaro se la condizione difettosa verificatasi si basi su una causa attribuibile al venditore o su un&#8217;altra ragione. Pertanto, quando si verifica una condizione difettosa acuta, si deve presumere che questa condizione esistesse gi\u00e0 in una fase di sviluppo precedente al momento del trasferimento del rischio.<\/p>\n<p>In futuro, ogni volta che un difetto appare entro 6 mesi dopo il trasferimento del rischio, il venditore deve sempre fornire la prova che un difetto materiale incipiente non esisteva gi\u00e0 al momento del trasferimento del rischio. Quindi, il venditore deve dimostrare e provare che un difetto materiale non esisteva ancora al momento del trasferimento del rischio perch\u00e9 il difetto ha avuto origine in un&#8217;azione o omissione successiva a questo momento e il difetto non \u00e8 quindi attribuibile al venditore.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 significa per il venditore, cio\u00e8 il commerciante, un netto inasprimento degli obblighi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Inversione dell&#8217;onere della prova estesa nelle vendite di beni di consumo La Corte federale di giustizia (BGH) in una sentenza del 12 ottobre 2016, Rif. VIII ZR 103\/15, ha notevolmente inasprito la responsabilit\u00e0 del venditore per i difetti che appaiono entro i primi 6 mesi dopo il trasferimento del rischio. 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