Corte federale di giustizia sull’inversione dell’onere della prova
Inversione dell’onere della prova estesa nelle vendite di beni di consumo
La Corte federale di giustizia (BGH) in una sentenza del 12 ottobre 2016, Rif. VIII ZR 103/15, ha notevolmente inasprito la responsabilità del venditore per i difetti che appaiono entro i primi 6 mesi dopo il trasferimento del rischio.
La base per l’inversione dell’onere della prova è il § 476 BGB (Codice civile tedesco). Secondo questo, si presume a favore del consumatore che un difetto che appare entro i primi 6 mesi dopo il trasferimento del rischio (di solito il momento della consegna della merce al consumatore) sia un difetto iniziale. La conseguenza sono poi le richieste di garanzia.
L’ambito di questa inversione dell’onere della prova è stato ora significativamente ampliato.
In precedenza, la regola era: Il consumatore deve dimostrare che un difetto della merce è apparso entro 6 mesi dopo il trasferimento del rischio (come affermato, per esempio, nelle sentenze BGH del 23 novembre 2005 VIII ZR 43/05 [Turboladerschaden], del 18 luglio 2007 – VIII ZR 259/06 [defekte Zylinderkopfdichtung]). I dubbi sul fatto che il guasto fosse dovuto a un difetto o a un uso improprio erano a svantaggio del consumatore. Quindi se erano concepibili diverse cause per il difetto acuto, di cui solo una costituiva una non conformità al contratto, mentre l’altra no, questa incertezza era a svantaggio del consumatore (come affermato più recentemente dal BGH nella sua sentenza del 15 gennaio 2014 – VIII ZR 70/13). Solo se tutte le possibili cause avessero costituito una non conformità al contratto, si sarebbe presunto che il difetto in questione esistesse già al momento del trasferimento del rischio.
A causa di una decisione della ECJ del 4 giugno 2015 (C-497/13 – Faber), il BGH si vede ora spinto a modificare la sua giurisprudenza. La Corte di giustizia europea ha notevolmente abbassato i requisiti per l’onere di presentazione e prova del consumatore riguardo al verificarsi di una non conformità entro sei mesi dalla consegna, necessario per la presunzione dell’Art. 5 Para. 3 della Direttiva sulla vendita di beni di consumo, su cui si basa la disposizione del § 476 BGB. Art. 5 Para. 3 della Direttiva sulla vendita di beni di consumo prevede una presunzione nei casi in cui la non conformità si manifesta entro sei mesi dalla consegna dei beni, che la non conformità esistesse già al momento della consegna (ECJ, sentenza del 4 giugno 2015 – C-497/13, para. 53, 67 f. – Faber). L’ECJ richiede al consumatore di dichiarare e dimostrare che i beni venduti non sono conformi al contratto, ad esempio perché non hanno le caratteristiche concordate nel contratto di vendita o non sono adatti all’uso normalmente previsto per tali beni. Tuttavia, l’ECJ richiede solo all’acquirente di provare una non conformità. A differenza della precedente interpretazione del § 476 BGB da parte del BGH, l’acquirente non deve provare né il motivo della non conformità né il fatto che sia attribuibile al venditore. Il verificarsi della non conformità entro il breve periodo di sei mesi “permette”, secondo la Corte, di presumere che essa “almeno nella sua fase iniziale” esistesse già al momento della consegna, anche se è diventata evidente solo dopo la consegna dei beni (ECJ, sentenza del 4 giugno 2015 – C-497/13, para. 72 – Faber).
Secondo il BGH, è quindi necessaria un’interpretazione del § 476 BGB conforme alla direttiva in modo tale che la presunzione ivi regolata si applichi anche se rimane poco chiaro se la condizione difettosa verificatasi si basi su una causa attribuibile al venditore o su un’altra ragione. Pertanto, quando si verifica una condizione difettosa acuta, si deve presumere che questa condizione esistesse già in una fase di sviluppo precedente al momento del trasferimento del rischio.
In futuro, ogni volta che un difetto appare entro 6 mesi dopo il trasferimento del rischio, il venditore deve sempre fornire la prova che un difetto materiale incipiente non esisteva già al momento del trasferimento del rischio. Quindi, il venditore deve dimostrare e provare che un difetto materiale non esisteva ancora al momento del trasferimento del rischio perché il difetto ha avuto origine in un’azione o omissione successiva a questo momento e il difetto non è quindi attribuibile al venditore.
Per il venditore, solitamente il rivenditore, questo significa un significativo inasprimento della responsabilità.