CGE sulle vendite su eBay – Sentenza del 4.10.2018

CGE sulle vendite su eBay – Sentenza del 4.10.2018

Quando il venditore “privato” è trattato come un’impresa?

Se vuoi vendere roba su eBay, puoi violare facilmente i diritti di marchio altrui. Quindi è importante chiarire se sei considerato un’impresa.

Un caso tipico: Parenti o amici portano prodotti di marca dagli USA che non si vendono in Germania. Il souvenir non piace, quindi viene messo in vendita su eBay. Dato che svuoti ripetutamente la casa e vendi su eBay, sei presente su eBay a ondate, a volte con più, a volte con meno offerte. Però non ti senti un’impresa, ma un consumatore che sta solo vendendo la sua roba vecchia o nuova che non gli piace.

Con tua grande sorpresa, ricevi poi una lettera di diffida dal proprietario del marchio del prodotto dagli USA. Argomentazione: Il prodotto non è distribuito nell’UE, i diritti di marchio nell’UE sarebbero violati.

Legalmente parlando, una situazione difficile. Perché: Dal punto di vista del diritto dei marchi, i diritti di difesa del titolare del marchio continuano a esistere per l’UE nonostante l’acquisto legale negli USA. Manca il cosiddetto “esaurimento” perché la merce non è stata messa in circolazione all’interno dell’UE dal titolare del marchio.

Una strategia di difesa può essere allora: Non sei un’impresa.

In caso di successo con questa opinione, l’azione legale non sarebbe possibile o almeno molto più difficile. Il venditore deve anche adempiere a obblighi di informazione molto meno completi riguardo alla persona del venditore.

Finora, però, i tribunali hanno giudicato la questione se qualcuno debba essere considerato un’impresa in modo piuttosto generoso a favore dei titolari dei marchi che fanno causa: L’apparenza esterna è sufficiente se si hanno diverse aste in corso in parallelo e queste sono progettate in modo abbastanza professionale.

Ora la CGE ha deciso con sentenza del 4 ottobre, Causa 2018 C-105/17:
Se uno è classificato come impresa nelle vendite online non dovrebbe essere determinato solo dal numero di articoli offerti. Piuttosto, è decisivo se le vendite fanno parte di un’“attività commerciale, artigianale o professionale”.

La CGE ha dovuto valutare la questione se qualcuno potesse essere classificato come impresa ai sensi della Direttiva sulle pratiche commerciali sleali perché pubblica “un numero relativamente alto” di annunci di vendita.
Nella sua sentenza, la CGE sottolinea che i tribunali devono decidere caso per caso se una persona agisce come venditore commerciale. Gli indicatori includono se la vendita è pianificata, ha una certa regolarità o è perseguita per scopi commerciali, nonché se l’offerta è concentrata su un numero limitato di prodotti. Inoltre, devono essere prese in considerazione la forma giuridica del venditore e le sue competenze tecniche.

Un venditore con una serie di offerte in corso contemporaneamente potrebbe essere classificato come impresa solo se agisce nell’ambito della sua attività commerciale, artigianale o professionale.

Valutazione:

Questa decisione giudica la questione di quando un venditore deve essere considerato come agente commerciale in modo molto più ristretto di quanto fosse consuetudine nei tribunali tedeschi. Questo è certamente positivo per i venditori occasionali.

Tuttavia, resta da vedere come i tribunali tedeschi implementeranno questa recente decisione nella loro pratica decisionale. Finora, non è rilevabile alcun cambiamento profondo.