Aggiustamento del prezzo nelle fluttuazioni valutarie

La decisione inaspettata della Banca Nazionale Svizzera di sganciare il franco svizzero dall’EURO ha portato a un aumento immediato del costo di tutti i prodotti che devono essere pagati in franchi svizzeri fuori dalla Svizzera.

D’altra parte, se un’azienda svizzera ha venduto prodotti nella zona EURO e il prezzo d’acquisto era fissato in EURO, il fornitore svizzero riceve circa il 20% in più di valore da un giorno all’altro.

In entrambi i casi, sorge la domanda se la parte contraente svantaggiata dal cambiamento imprevisto del tasso di cambio tra le due valute possa aggiustare i prezzi – magari anche unilateralmente.

E anche in tempi di Corona, ci sono distorsioni economiche che portano a fluttuazioni dei tassi di cambio. Come reagire in questi casi?

C’è una regolamentazione contrattuale disponibile?

Se la possibilità di fluttuazione valutaria era stata considerata nel contratto, magari affrontata esplicitamente durante le trattative contrattuali, e si era concordata una regolamentazione specifica, allora si applica questa regolamentazione contrattuale. A questo proposito, c’è un rischio calcolato che entrambe le parti hanno assunto e che ora si è concretizzato.

Aggiustamento del contratto senza regolamentazione contrattuale?

La situazione legale è più difficile da valutare se questa questione non è stata discussa. In questo caso, la base dell’accordo era in definitiva l’aspettativa che nulla di fondamentale sarebbe cambiato nel rapporto tra le valute. Questa aspettativa è stata rafforzata dalle dichiarazioni esplicite delle autorità svizzere che avrebbero mantenuto i tassi di cambio tra EURO e franco svizzero a un livello minimo definito di 1,20 CHF per 1,00 EUR.

Un rapporto di cambio a questo livello era poi la base per la determinazione dei prezzi e le trattative sui prezzi.

Aggiustamento della base contrattuale

Secondo il diritto tedesco, si può fare un aggiustamento di un rapporto contrattuale se viene meno la base del contratto, § 313 BGB. Tuttavia, le soglie di intervento che la giurisprudenza considera sufficienti sono molto alte.

Il rischio di svalutazione della valuta è generalmente considerato un rischio usuale da tenere in conto. I requisiti per un diritto esecutivo di aggiustare il contratto o di terminarlo sono molto alti. Svalutazioni della valuta di oltre il 50% sono considerate sufficienti.

Per il rapporto tra EURO e franco svizzero, il tasso di cambio era cambiato di “solo” circa il 20%. Le soglie di intervento riconosciute dalla giurisprudenza sono significativamente più alte di questo valore. Perciò, sembra abbastanza problematico riconoscere una richiesta di aggiustamento del prezzo in questi casi.

Ogni singolo caso, le circostanze economiche di entrambe le parti contraenti e le discussioni sui prezzi durante le trattative contrattuali devono essere esaminati. Una soluzione “pronta all’uso” quindi non è evidente. Valutando tutte le circostanze che accompagnano le trattative contrattuali, si deve decidere se in casi eccezionali si possa esigere un aggiustamento.

Una soluzione negoziata è comunque preferibile a un procedimento legale.