Adeguamento del prezzo nelle fluttuazioni valutarie

La decisione inaspettata della Banca Nazionale Svizzera di sganciare il franco svizzero dall’EURO ha portato ad un aumento immediato del costo di tutti i prodotti che devono essere pagati in franchi svizzeri fuori dalla Svizzera.

D’altra parte, se un’azienda svizzera ha venduto prodotti nella zona EURO e il prezzo d’acquisto era fissato in EURO, il fornitore svizzero riceve circa il 20% in più di valore da un giorno all’altro.

In entrambi i casi, sorge la domanda se la parte contraente, svantaggiata dal cambiamento imprevisto del tasso di cambio tra le due valute, possa aggiustare i prezzi – magari anche unilateralmente.

E anche in tempi di Corona virus, ci sono distorsioni economiche che portano a fluttuazioni dei tassi di cambio. Come reagire in questi casi?

C’è una regolamentazione contrattuale disponibile?

Se la possibilità di fluttuazione valutaria era stata considerata nel contratto, magari affrontata esplicitamente durante le trattative contrattuali, e si era concordata una regolamentazione specifica, allora si applica questa regolamentazione contrattuale. A questo proposito, c’è un rischio calcolato che entrambe le parti hanno assunto e che ora si è concretizzato.

Adeguamento del contratto senza regolamentazione contrattuale?

La situazione legale è più difficile da valutare se questa questione non è stata discussa. In questo caso, la base dell’accordo tacitamente impedisce che la fluttuazione valutaria possa applicare una qualche variazione del contratto. Questa aspettativa è stata rafforzata dalle dichiarazioni esplicite delle autorità svizzere che avrebbero mantenuto i tassi di cambio tra EURO e franco svizzero a un livello minimo definito di 1,20 CHF per 1,00 EUR.

Un rapporto di cambio a questo livello era poi la base per la determinazione dei prezzi e le trattative sui prezzi.

Adeguamento della base contrattuale

Secondo il diritto tedesco, si può fare un adeguamento di un rapporto contrattuale se viene meno la base del contratto, § 313 BGB. Tuttavia, le soglie di intervento che la giurisprudenza considera sufficienti sono molto alte.

Il rischio di svalutazione della moneta è generalmente considerato un rischio usuale da tenere in conto. I requisiti per un diritto esecutivo di aggiustare il contratto o di terminarlo sono molto alti. Svalutazioni della moneta di oltre il 50% sono considerate sufficienti.

Per il rapporto tra EURO e franco svizzero, il tasso di cambio era variato di “solo” circa il 20%. Le soglie di intervento riconosciute dalla giurisprudenza sono significativamente più alte di questo valore. Perciò, sembra abbastanza problematico riconoscere una richiesta di aggiustamento del prezzo in questi casi.

Occorre esaminare ogni singolo caso, le relazioni economiche tra i due contraenti e le discussioni sulla formazione dei prezzi nel quadro delle trattative contrattuali. Non è quindi possibile individuare una soluzione “off-the-shelf”. Occorre valutare tutte le circostanze che hanno accompagnato la negoziazione del contratto per decidere se, in via eccezionale, possa essere richiesto un adeguamento.

Una soluzione negoziata è comunque preferibile a un procedimento legale.