Fattura elettronica

La fatturazione elettronica diventa obbligatoria

A partire dal 1° gennaio 2025, sarà obbligatorio garantire la ricezione delle fatture elettroniche per le vendite nazionali B2B. Questo vale quindi solo per le aziende e si basa sulle norme IVA dello standard UE EN 16931 e sull’attuazione nazionale attraverso la Legge sulle Opportunità di Crescita. L’obiettivo è quello di standardizzare la fatturazione nelle transazioni commerciali e di arginare le frodi IVA.

Ciò significa che le fatture cartacee o inviate ad esempio in formato pdf, che hanno avuto la precedenza fino ad oggi, saranno sostituite da un formato elettronico standardizzato. L’obiettivo è anche quello di creare una base standardizzata per la rendicontazione delle vendite B2B nelle transazioni nazionali e transfrontaliere, in linea con i requisiti dell’UE (IVA nell’era digitale, in breve ViDA) per le transazioni transfrontaliere (forniture e servizi intracomunitari).

Per soddisfare i requisiti legali, è possibile utilizzare diversi formati per la fattura elettronica. Ne sono un esempio i formati XStandard/XRechnung, già utilizzati per gli appalti pubblici, e ZUGFeRD (dalla versione 2.0.1).

Dal 1° gennaio 2025, sarà possibile emettere fatture elettroniche per tutte le transazioni B2B imponibili a livello nazionale; tuttavia, la ricezione e l’archiviazione delle fatture elettroniche è obbligatoria. Le fatture in formato PDF possono essere inviate solo con il consenso esplicito del destinatario. Le fatture in formato PDF non saranno più considerate fatture elettroniche dal 1° gennaio 2025!

Il destinatario della fattura deve assicurarsi che una fattura elettronica sia pronta per essere ricevuta, ossia che disponga del software necessario. Dal 1° gennaio 2027, le aziende con un fatturato di 800 mila euro nell’anno precedente sono obbligate a inviare esclusivamente fatture elettroniche. Dal 1° gennaio 2028, tutte le aziende del settore B2B devono utilizzare esclusivamente fatture elettroniche.

Per le vendite a consumatori privati (B2C), le vendite domestiche non sono (attualmente) riconosciute.

In linea di principio, ciò include anche le vendite ai sensi dell’Articolo 19 UStG da parte di piccole imprese e associazioni, a meno che non si applichino le esenzioni ai sensi dell’Articolo 4 (8) – (29) UStG. Esiste anche un limite de minimis di 250 euro per l’obbligo di fatturazione elettronica.

Le fatture elettroniche devono comunque essere conservate per 10 anni in conformità con i principi di una corretta contabilità (GoBD) ai sensi della Sezione 14 b UstG.