Legge per il rafforzamento dell’accessibilità (BFSG)

Informazioni sulla Legge per il rafforzamento dell’accessibilità (BFSG)

La Legge per il rafforzamento dell’accessibilità (BFSG), entrata in vigore il 28.05.2025, è l’attuazione nazionale della Direttiva Europea (UE) 2019/882 sull’accessibilità (European Accessibility Act) (EAA).

Contenuto normativo:

Attraverso misure mirate, tutti i produttori e i fornitori di beni e servizi, nella misura in cui si tratta di punti di contatto con i consumatori, devono garantire la partecipazione delle persone con disabilità alla vita e al lavoro digitale.

I produttori e i fornitori possono immettere sul mercato o offrire i loro prodotti e servizi solo se soddisfano i requisiti di accessibilità. Se i rivenditori hanno motivo di ritenere che un prodotto non soddisfi i requisiti di accessibilità secondo le disposizioni di legge, non può essere commercializzato.

Disposizioni di eccezione:

– ai sensi dell’art. § 3 comma 3 in combinato disposto con l’art. 2 n. 17 BFSG per le microimprese che forniscono servizi, con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo massimo di 2 milioni di euro. Questa disposizione di eccezione non si applica espressamente alle microimprese che producono beni.

– Inoltre, ai sensi dell’art. 16 comma 1 BFSG, la legge non si applica se i requisiti di accessibilità comportano una caratteristiche essenziali delle modifica fondamentale del prodotto o del servizio. Ciò vale in particolare per i contributi basati sul tempo anteriori al 28.05.2025; questi non sono esplicitamente fotografie. La valutazione spetta all’operatore di mercato. La documentazione deve essere presentata senza indugio all’autorità di sorveglianza del mercato.

– ai sensi dell’art. 17 BFSG, se l’attuazione o il rispetto del BFSG comportano un onere sproporzionato per l’operatore di mercato interessato. Per i criteri, si veda l’Allegato 4 (agli artt. 17, 21 e 28 BFSG)

Criteri per l’accessibilità di un prodotto o di un servizio

1. Percezione – Interfacce informative e utente indipendenti dalla capacità di percezione (ad es. dimensione del carattere, funzione di lettura vocale, indicazioni visive separate, lingua dei segni)
2. Utilizzabilità – diverse possibilità di interazione (ad es. simboli grafici, indicazioni visive e/o acustiche separate)
3. Comprensibilità – presentazione chiara e semplice (simboli semplici, linguaggio semplice)
4. Robustezza – Compatibilità (ad es. facile gestione)

Obblighi di documentazione

Ai sensi dell’art. 18 BFSG, le implementazioni devono essere documentate tramite una procedura di valutazione della conformità e una dichiarazione di conformità ai sensi dell’Allegato 2 (agli artt. 6, 9, 18 e 19 BFSG).

La dichiarazione di conformità, da aggiornare annualmente (periodo di conservazione 5 anni, deve essere presentata alle autorità (in particolare alle autorità di sorveglianza del mercato) su richiesta).
La dichiarazione deve contenere un indirizzo di contatto per l’organismo competente e una possibilità di feedback.

Un modello per la dichiarazione di accessibilità è messo a disposizione online dai singoli Stati federali. ad es. per l’Assia: https://lbit.hessen.de/oeffentliche-stellen/anforderungen-an-webseiten-und-apps/erklaerung-zur-barrierefreiheit

Obblighi di etichettatura

I produttori di prodotti devono, ad esempio, apporre un numero di prodotto, tipo o serie, nonché nome, indirizzo e marcatura CE (ai sensi dell’art. 19 BFSG); inoltre, deve essere allegato un manuale d’uso comprensibile insieme alle informazioni di sicurezza.

I rivenditori devono apporre una marcatura CE (ai sensi dell’art. 19 BFSG) e possono commercializzare i prodotti solo se sono stati soddisfatti gli obblighi di etichettatura del produttore o dell’importatore.

I fornitori di servizi devono, ai sensi dell’Allegato 3 (agli artt. 14 e 28 BFSG), informare nelle loro Condizioni Generali di Contratto su come il servizio soddisfa i requisiti di accessibilità. A tal fine, le seguenti informazioni devono essere fornite in modo accessibile:
• una descrizione del servizio e
• una descrizione del funzionamento del servizio

In caso di violazione, si rischiano diffide e multe.

Ai sensi dell’art. 28 BFSG, il monitoraggio del rispetto dei requisiti del BFSG è affidato all’autorità di sorveglianza del mercato unificata ancora da istituire. L’autorità interverrà anche sulla conformità ai requisiti di accessibilità, qualora un prodotto non sia conforme a tali requisiti.

I consumatori interessati possono, ai sensi dell’art. 32 BFSG, rivolgersi direttamente o tramite un’associazione di consumatori registrata (ai sensi dell’art. 3 comma 1 n. 1 della Legge sulle azioni inibitorie) all’autorità di sorveglianza del mercato competente nel loro Stato federale in caso di violazione.
Anche ai sensi dell’art. 15 comma 3 della Legge sull’uguaglianza delle persone con disabilità, le associazioni e le istituzioni riconosciute hanno autonomamente questo diritto.

Anche i concorrenti e le associazioni economiche qualificate possono, ai sensi dell’art. 3 comma 1 n. 2 della Legge sulle azioni inibitorie, far valere un’istanza di inibitoria e una richiesta di risarcimento danni in caso di violazione.

Se i requisiti di accessibilità non vengono soddisfatti nonostante la richiesta dell’autorità di sorveglianza del mercato, questa può ordinare di limitare, richiamare o sospendere il prodotto o il servizio interessato.
Ai sensi dell’art. 37 comma 2 BFSG, in caso di violazioni, si rischiano multe fino a 100.000 €.