Marchio CE

Base del marchio CE

La Legge sulla Sicurezza dei Prodotti (ProdSG) è, tra le altre cose, la base delle normative sul marchio CE. L’articolo 7 del ProdSG stabilisce che il marchio CE può essere applicato solo se espressamente previsto da un regolamento ai sensi dell’articolo 8 del ProdSG.

Al contrario, un prodotto non può essere contrassegnato con il marchio CE se ciò non è consentito per prodotti di questo tipo da un regolamento ai sensi dell’articolo 8 del ProdSG.

Questo sistema implica che non si può fare pubblicità con il marchio CE – indipendentemente dal fatto che il prodotto debba portare il marchio o meno. Questo perché l’applicazione del marchio CE rappresenta un obbligo legale. Fare pubblicità con il marchio sarebbe quindi pubblicizzare fatti ovvi – e questo non è permesso.

A volte non è facile riconoscere se si applica un regolamento specifico. In questi casi, una consulenza legale può essere d’aiuto.

In circostanze molto specifiche, la necessità del marchio CE per certi prodotti può essere influenzata dalla dichiarazione per aree di applicazione specifiche o gruppi di persone. Per esempio, se si applica la Direttiva sulla Sicurezza dei Giocattoli, i prodotti sono soggetti al marchio CE che, in caso di uso per fasce d’età diverse dai bambini, potrebbero non essere soggetti al marchio CE. In questi casi, bisognerebbe scegliere e definire consapevolmente le aree di applicazione, soprattutto se si intende applicare un marchio CE.

In collaborazione con ingegneri competenti, sosteniamo le aziende nell’adempimento degli obblighi per la valutazione della conformità e nella creazione dei prerequisiti per una corretta marcatura CE.

Spesso, sarà necessaria l’implementazione di un sistema di gestione della qualità. Alla fine, questo promuove la qualità dei prodotti e può quindi portare a un ulteriore successo sul mercato.